annullamento decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 02 ottobre 2017
gmario pubblicato 24 settembre 2017

è possibile chiedere l'annullamento o la sospensione del decreto di trasferimento quando si è verificato, dopo l'assegnazione e già saldato il prezzo, un vizio nella pubblicità (non sono state eseguite interamente tutte le modalità di pubblicazione richieste dal giudice)?

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inexecutivis pubblicato 25 settembre 2017

Secondo il pressoché costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi, idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatto valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall’atto di aggiudicazione. In questi termini si sono pronunciate Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653. In ordine all’applicabilità della regola di cui all’art. 2929 c.c. si veda Cass. Civ., sez. III 9 giugno 2010, n. 13824 secondo cui “La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità)”.

Questa nullità vale anche nel caso di omissione della pubblicità integrativa disposta dal Giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita (così Cass. Civ., Sez. VI – III, 7 maggio 2015, n. 9255, secondo la quale “in tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore”.

 

Tuttavia, affinché tale nullità operi, è necessario che le prescrizioni in tema di pubblicità siano ordinate dal Giudice con l’ordinanza di cui all’art. 591 bis c.p.c., e siano rivolte al professionista delegato e non al custode. (In questo senso si è recentemente pronunciata Cass. Civ, sez. III, 8 marzo 2016, n. 4542, affermando che non inficia la vendita l’omessa esecuzione di prescrizioni pubblicitarie che il Giudice dell’esecuzione aveva impartito nel provvedimento, diverso dall’ordinanza di vendita e di delega delle relative operazioni, di nomina di un professionista delegato e che allo stesso erano state impartite nella qualità di custode).

gmario pubblicato 26 settembre 2017

ringrazio per la chirissima risposta.

nel caso in esame pero' il giudice ha respinto l'istanza di sospensione per vizi nella pubblicità in quanto tardiva e ha disposto il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art, 618 cpc che si sta predisponendo nel rispetto dei tempi previsti..

nel frattempo l'acquirente ha provveduto al saldo del prezzo; il giudice puo' emettere il decreto di trasferimento in pendenza del giudizio di merito o deve quanto meno attenderne l'esito?

grazie.

inexecutivis pubblicato 28 settembre 2017

Ceramente si.

Respinta l'istanza di sospensione, la procedura deve seguire il suo corso.

gmario pubblicato 29 settembre 2017

perfetto; ma il giudice, che deve verificare l'esattezza della procedura di vendita prima di firmare il decreto di trasferimento, ha la possibilità di sospensione della procedura in quanto egli stesso verifica l'esistenza di un vizio, in quanto il delegato non ha rispettato quanto disposto nell'atto di vendita relativamente alle forme di pubblicità?

oltretutto in pendenza di una causa di merito.

e nel caso la causa di merito riconoscesse in seguito la fondatezza del ricorso sul vizio cosa succede alla procedura? l'eventuale decreto di trasferimento emesso puo' essere annullato?

ancora grazie.

inexecutivis pubblicato 02 ottobre 2017

Come abbiamo affermato nella prima risposta,  secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’insufficiente o irregolare pubblicità costituisce motivo di opposizione agli atti esecutivi, idoneo ad incidere anche sull’atto di aggiudicazione, con evidenti effetti anche per l’acquirente, e deve essere fatto valere mediante lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di inammissibilità, nel termine di decadenza che decorre dall’atto di aggiudicazione. In questi termini si sono pronunciate Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653In questi termini si sono pronunciate Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2005 n. 8006; Cass. civ., sez. III, 11 dicembre 1995 n. 12653.

Dunque, se in sede di merito si dovesse ritenere che il motivo di opposizione all’esecuzione era stato tempestivamente dedotto, ed è fonda, la sentenza che lo accoglie è suscettibile di incidere sul decreto di trasferimento, comportandone l’annullamento.

Come detto, tuttavia, è necessario che esso sia stato tempestivamente dedotto mediante ricorso al Giudice dell’esecuzione.

Quanto al rilievo officioso del Giudice, osserviamo che anche sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali richiamati, la tardiva deduzione del vizio lo rende non più conoscibile dal giudice, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi sanato.

 

Invero, il tema (correttamente posto nella domanda) dei rapporti tra motivi di opposizione e poteri officiosi del Giudice, si pone essenzialmente con riferimento alle opposizioni all’esecuzione, e si traduce nel potere dovere del Giudice di verificare anche d’ufficio le condizioni dell’azione esecutiva (l’esistenza di un titolo esecutivo, l’esistenza dell’atto di pignoramento ecc…).

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