Annullamento asta che fine fanno i soldi ?

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  • Ultimo messaggio 12 settembre 2016
felipes pubblicato 10 settembre 2016

Salve,

vorrei sapere cosa accade ai soldi versati (150mila euro) se dopo essermi aggiudicato un immobile in asta senza incanto (unico partecipante) e aver persino avuto il decreto di trasferimento si dovesse annullare tutto per errore del delegato alla vendita. Mi hanno detto (non so se è vero e se significa qualcosa) che gli assegni stanno ancora in custodia e non sono stati consegnati ai creditori. Il delegato in caso di accertato errore rifonde all'aggiudicatario la somma più i danni ?

Grazie

inexecutivis pubblicato 12 settembre 2016

 La sua domanda non ci fornisce dettagli sufficienti per fornire una risposta esaustiva e precisa, ma il dato che ci rappresenta (e cioè che la somma versata non è stata ancora distribuita tra i creditori) ci consente di tranquillizzarla, dicendole che se il decreto di trasferimento dovesse essere revocato la somma le sarà restituita.

Quanto al risarcimento del danno di cui potrebbe essere chiamato a rispondere il delegato, la risposta è, in via generalissima, affermativa, nel senso che effettivamente il delegato potrebbe rispondere dei danni cagionati.

Sul tema la Corte di cassazione (9 febbraio 2016, n. 2511) ha recentemente affermato che “la necessaria legalità del subprocedimento di vendita e di formazione del giusto prezzo (su cui, per tutte, v. Cass. 21 settembre 2015, n. 18451) esclude che possa qualificarsi ingiusta la diminuzione patrimoniale consistente nell'adeguamento dell'esborso, dovuto a quel titolo, al corretto sviluppo di quel subprocedimento alla stregua dei presupposti di legittimità riscontrati in un primo tempo violati. A tale conclusione si giunge correttamente sulla base del seguente principio di diritto: non integra un danno ingiusto suscettibile di essere risarcito, tanto meno nei confronti di notaio delegato ai sensi dell'art. 591-bis cod. proc. civ., la differenza tra un prezzo di aggiudicazione ottenuto in forza di provvedimento di fissazione di prezzo base che debba qualificarsi e sia poi riconosciuto illegittimo e quello, maggiore, al quale ha poi avuto luogo l'aggiudicazione all'esito di fissazione del prezzo base corretto, perché l'illegittimità del primo di tali prezzi esclude l'ingiustizia della riconduzione a legittimità dell'esborso dovuto per l'aggiudicazione e perché non ha l'aggiudicataria diritto a vedere consolidata, neppure quale termine di raffronto con il successivo esborso, alcuna conseguenza favorevole di un procedimento illegittimo quale la fissazione di un prezzo base erroneo.

Ma, ripetiamo, si tratta di considerazioni generalissime, che possono essere approfondite solo sulla scorta dell’analisi del singolo caso.

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