annullamento asta

  • 129 Viste
  • Ultimo messaggio 24 marzo 2018
michelet pubblicato 20 marzo 2018

Buongiorno, Agli inizi di febbraio ho partecipato ad un sarà per un immobile. Durante l’asta è stato riscontrato un errore da parte nostra nell’offerta poiché abbiamo fatto un offerta unica per la casa + due garage mentre secondo regolamento andavano fatte tre offerte differenti , una per ciascun lotto. Nonostante questo è stato accettata la nostra proposta di far valere la nostra offerta solo per la casa , senza i garage , e ci siamo aggiudicati l’asta mentre un altro partecipante uno dei due garage. Quest’ultimo ha fatto ricorso e oggi il notaio ci ha fatto sapere che è propenso ad annullare l’asta e fare nuovamente un asta a maggio tra colui che si è aggiudicato il garage e un altro partecipante che aveva perso l’asta escludendo però noi poiché non ritiene valida la nostra offerta unica e non divisa in 3 lotti. Volevo sapere se ci fosse qualcosa che ci è possibile fare in questa situazione poiché la casa era già stata aggiudicata a noi... quntomeno per ritentare di aggiudicartela nuovamente a maggio. Grazie

inexecutivis pubblicato 24 marzo 2018

L’art. 576 c.p.c. (coniato per la vendita con incanto ma pacificamente applicabile anche alla ipotesi di vendita senza incanto) prevede che il Giudice stabilisca “se la vendita si deve fare in uno o più lotti”. Se questo avviene, è evidente che per ogni lotto si aprirà la competizione degli eventuali offerenti, e su ogni lotto potrebbe svolgersi la gara.

Se ne deve ricavare, allora, che per ogni lotto deve essere formulata una offerta di acquisto.

Nulla esclude tuttavia che diverse offerte possano essere compilate materialmente in un unico foglio ed inserite nella medesima busta. Ovviamente, sarà necessario che per ogni lotto sia precisamente indicato il prezzo offerto e versata la cauzione.

Al contrario, l’offerta sarà da considerarsi inefficace quando sia indicato un unico prezzo complessivo cui sia allegato un solo assegno. In questo caso, infatti, manca con riferimento a ciascuno dei lotti per i quali sia stata presentata l’offerta, l’indicazione del prezzo, né a questa carenza può supplire il Giudice in forza della considerazione per cui magari l’importo complessivo indicato è pari alla somma dei prezzi base (o delle offerte minime) di ciascun lotto, poiché si tratterebbe di compiere una operazione di imputazione che implica delle scelte proprie ed esclusive dell’offerente.

Forse, l’unico caso in cui l’offerta potrebbe essere ritenuta valida sebbene indicante un importo complessivo unico per i diversi lotti cui essa si riferisce potrebbe essere quello in cui detto importo complessivo è pari alla somma delle offerte minime presentabili. In questa ipotesi, infatti, dovendo trovare applicazione la regola di ermeneutica di cui all’art. 1367 c.c., applicabile alla offerta di acquisto in quanto atto avente natura negoziale (cfr Cass. civ., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730; sez. III, 2 aprile 2014, n. 7708), l’unico modo per ritenere valida l’offerta è quello di imputare a ciascun lotto l’importo pari alla offerta minima.

Close