A nostro avviso per rispondere alla domanda formulata occorre muovere dalla lettura dell'articolo 573, comma primo, c.p.c., a mente del quale in caso di pluralità di offerte il giudice dispone "in ogni caso" la gara tra gli offerenti.
Se ne deve ricavare che l'avviso di vendita, il quale prevede (se abbiamo ben capito) che la gara avrebbe avuto luogo soltanto in caso di offerte di pari importo, è errato per violazione della norma appena richiamata, e quindi gli offerenti che sono stati esclusi potrebbero ricorrere al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 591 ter c.p.c. per chiedere l'annullamento del provvedimento di esclusione e la loro ammissione a partecipare alla gara.
Quanto ai termini entro i quali eventuali vizi della gara possono essere fatti valere dagli offerenti esclusi, la questione è assai complessa.
A questo proposito occorre muovere dalla previsione di cui all’art. 591 ter c.p.c., il quale nel prescrivere che avverso gli atti del professionista delegato è possibile proporre reclamo al Giudice dell’esecuzione, non prevede un termine entro il quale detto reclamo debba essere promosso.
Nel silenzio della norma in dottrina sono state proposte diverse soluzioni.
Secondo taluni autori il termine finale per proporre reclamo avverso gli atti del professionista delegato va individuato nell’adozione de decreto di trasferimento, atto finale del subprocedimento. Altri hanno fatto riferimento all’esaurimento della delega, mentre altri ancora hanno ritenuto di doversi applicare analogicamente l’art. 617 c.p.c., per cui il termine per la proposizione del reclamo è quello di giorni 20 decorrenti dal compimento dell’atto.
Infine, taluno ha ritenuto di applicare i termine di 10 giorni previsto dall’art. 739 c.p.c. per la proposizione del reclamo contro i decreti del Tribunale emessi in camera di consiglio.
Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza 18 aprile 2011, n, 8864, la quale dopo aver preso preliminarmente atto del fatto che il relazione al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. non è previsto alcun termine, ha affermato che non può applicarsi il termine di cui all’art 739 c.p.c., vale a dire dieci giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto da impugnare, mancando “un valido sostegno testuale o sistematico”. La corte ha quindi ricordato che il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. è esperibile esclusivamente nei confronti di atti riferibili al giudice dell'esecuzione, il quale è l'unico titolare del potere di impulso e controllo del processo esecutivo, e che quindi gli atti del professionista delegato siano reclamabili fino a quando essi non abbiano avuto materiale esecuzione.
A questa osservazione va poi aggiunta quella per cui al reclamo di cui all’art. 591 ter c.p.c. si affianca il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, di cui il concorrente ingiustamente escluso potrebbe lamentare l’illegittimità.
Dunque, in definitiva, riteniamo che:
L’aggiudicazione potrebbe essere autonomamente impugnata ex art. 591 ter, oppure potrebbe essere impugnato ai sensi dell’art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento.
Nelle more, il termine per il versamento del saldo prezzo non può essere sospeso.