Ammissibilità partecipazione legata alla parentela

  • 12K Viste
  • Ultimo messaggio 22 dicembre 2016
speranzoso pubblicato 11 novembre 2016

Buongiorno,

parteciperò ad un'asta per un immobile, pignorato a seguito di un fallimento.

Una asta è già andata deserta per l'immobile.

Il custode mi ha fatto intendere che magari alla prossima asta potrebbero presentarsi dei parenti del debitore per poi "ridarla" agli attuali debitori.

Mi chiedo che senso avrebbe questo tipo di operazione.

Allora faccio anche io così: non pago il mutuo, mi faccio pignorare la casa, aspetto che vada all'asta scendendo di prezzo e la faccio comprare ad un mio parente a metà prezzo.

Ditemi p.f. che la legge prevede qualche protezione per questo tipo di operazoni.

Cordiali saluti

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 13 novembre 2016

La risposta alla sua domanda si ricava dalla lettura dell’art. 571 cpc, a norma del quale chiunque, tranne il debitore, può presentare offerte di acquisto.

In divieto, costituendo deroga alla regola generale, che riconosce a chiunque il diritto di partecipare alla vendita, è insuscettibile di applicazione analogica, e dunque non si applica al coniuge o agli altri parenti del debitore esecutato.

Ciò premesso, deve osservarsi che tuttavia il divieto torna ad operare quando vi sia, come nel suo caso, una interposizione fittizia o un negozio in frode alla legge.

In questi termini si è pronunciata la giurisprudenza, secondo la quale “In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione contenuta nell'art.579 cod. proc. civ. (che inibisce al debitore esecutato la legittimazione di fare offerte all'incanto), costituendo norma eccezionale rispetto alla regola generale stabilita dallo stesso art. 579, non può trovare applicazione analogica rispetto ad altri soggetti non considerati in detta norma, salvo che non ricorra un'ipotesi di interposizione fittizia o che si configuri, in caso di accordo fra debitore esecutato e terzo da lui incaricato di acquistare per suo conto l'immobile, un negozio in frode alla legge” (Cass. n. 11258 del 16/05/2007).

 

Se così fosse, l’offerta d’acquisto proveniente dal familiare, o in generale dal soggetto compiacente, dovrebbe essere dichiarata inammissibile dal delegato.

speranzoso pubblicato 14 novembre 2016

Mi scuso, faccio fatica ad intepretare il linguaggio tecnico: "In divieto, costituendo deroga alla regola generale, che riconosce a chiunque il diritto di partecipare alla vendita, è insuscettibile di applicazione analogica, e dunque non si applica al coniuge o agli altri parenti del debitore esecutato." significa che il coniuge e/o i parenti POSSONO o NON POSSONO partecipare alla vendita ?

A quanto ne so, il fallimento è un fallimento di una società intestata ad entrambi i coniugi: cambia qualcosa nel vs. giudizio ?

Che fareste nella mia posizione ?

Grazie, cordiali saluti

inexecutivis pubblicato 15 novembre 2016

Cerchiamo di rispondere in modo diverso, e se possibile più chiaro: il debitore non può partecipare alla vendita, i parenti si.

Se tuttavia tra debitore e parenti esiste un accordo in base al quale (come nel caso da lei prospettato) i parenti sarebbero dei "prestanome" (ci perdonerà il linguaggio atecnico), il divieto di partecipare si estende anche a loro.

Tuttavia, dalla richiesta di precisazione da lei formulata, sembrerebbe che il bene sia venduto in seno ad un fallimento e non nell'ambito di una procedura esecutiva individuale. Infatti lei ci parla di fallimento riguardante una "società intestata ad entrambi i coniugi".

Se è così, occorrerebbe verificare se il fallimento riguarda una società di persone o di capitali. Nel primo caso il fallimento della società comporta anche il fallimento dei soci. Nel secondo caso, invece, il fallimento della società non comporta il fallimento dei soci.

In entrambi i casi (e cioè sia che si tratti di società di persone, sia che si trati di società di capitali) riteniamo che i soci possano comunque partecipare alla vendita, anche se la questione, con riferimento ai soci falliti di società di persone, è alquanto controversa.

speranzoso pubblicato 16 novembre 2016

"In entrambi i casi (e cioè sia che si tratti di società di persone, sia che si trati di società di capitali) riteniamo che i soci possano comunque partecipare alla vendita"

Mi sembra una situazione paradossale: umanamente non penso proprio di essere in grado di fare offerte al rialzo se alla vendita ci sarà il proprietario, in quanto non è mia intenzione "cacciare" di casa delle persone.

Evidentemente non ho ricevuto questo tipo di indicazioni dal professionista delegato alla vendita, che avrebbe potuto dirmi chiaro e tondo cosa poteva succedere: avrei risparmiato un mare di tempo e soldi.

Vabbè, pace.

Grazie dell'aiuto.

inexecutivis pubblicato 19 novembre 2016

Comprendiamo il suo scrupolo, ma osserviamo che:

- se non parteciperà lei, potrebbe partecipare qualcun'altro, meno scrupoloso;

- la vendita del bene, per quanto "pregiudizievole" per il debitore, nasce dal fatto che questi non ha onorato i suoi debiti, e dall'altra parte esiste un creditore che non è stato pagato;

- la vendita del bene in sede esecutiva al più alto prezzo possibile, paradossalmente tutela anche l'interesse del debitore. Infatti, maggiore sarà il prezzo di vendita e più alto sarà l'effetto esdebitatorio (cioè l'estinzione dei suoi debiti)  di cui egli usufruisce.

Si ricordi, infine, che quando si conclude l'esecuzione, la parte di crediti rimasta impagata non si estingue.

davide pubblicato 21 dicembre 2016

Gentile astalegale , la domanda potrà risultare banale ma d'obbligo: la parte di crediti rimasta impagata rimane sempre a carico del debitore. O meglio, sono addebitati al vincitore dell'asta solo gli oneri espressamenti dichiarati nell'avviso di vendita?

Grazie

inexecutivis pubblicato 22 dicembre 2016

Certamente. La parte di debito rimasta impagata rimane a carico del debitore, non si verifica il così detto "effetto esdebitatorio". Proprio per tale ragione, si dice che la vendita è svolta anche nell'interesse del debitore, poichè più alto sarà il prezzo di aggiudizazione, più alta sarà la porzione di debito che verrà estinta con il ricavato.

Close