ALCUNI DUBBI SOSTANZIALI

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  • Ultimo messaggio 23 aprile 2017
abalsa pubblicato 22 aprile 2017

Buongiorno, stiamo valutando di partecipare ad un'asta immobiliare e nel caso specifico vi sono alcuni aspetti su cui non ho trovato risposta neppure da legale incaricato di approfondire la cosa. Spero si possano fare pArrivo ai quesiti:

1) l'asta è senza incanto ed è la seconda asta indetta dopo che la prima, sempre senza incanto, è andata deserta lo scorso novembre. Domando: non dovrebbero alternarsi le modalità con e senza incanto?

2) la casa è occupata dai proprietari debitori; recandomi all'associazione notarile mi è stato detto che per questo fallimento NON è stato nominato alcun custode. Chiedo: è sottinteso che il custode sia l'attuale prorietario? Ho il diritto di contattare lui per visionare l'immobile? Se è così come faccio a contattare il proprietario? A parte un po' di imbarazzo all'associazione notarile non mi hanno dato alcun riferimento.

3) In caso di aggiudicazione, se i proprietari fossero effettivamente i custodi, debbo fare richiesta formale tramite il mio avvocato di nuova nomina di custode parte terza imparziale?

4) In caso di agiudicazione, e' possibile sancire a proprie spese assicurazione che risponda in caso di danni provocati dal proprietario debitore dal momento della perdita dell'immobile fino alla consegna? In caso mi sapete indicare qualche nome di compagnie assicurative serie?

5) Ultima domanda: l'immobile è in classe A7 con pertinenze C2 e C3; superficie coperta > 350 m2 e lotto totale di 2000m2. Siamo già proprietari di prima casa ma in caso di aggiudicazione venderemo la prima casa; se vendiamo la prima casa attuale entro il saldo al tribunale e quindi entro la data del decreto di trasferimento possiamo sfruttare le agevolazioni fiscali per prima casa? Possiamo quindi presentarci all'asta dicendo che compriamo per uso prima casa anche se in verità non lo siamo alla data dell'asta?

Molte grazie in anticipo per le risposte.

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2017

Purtroppo non possiamo rispondere alle domande n. 2 e 3 poiché è necessario sapere con certezza se si tratta di una procedura esecutiva o di un fallimento (come ci sembra di capire).

Ci fornisca questo dato e potremo essere più precisi.

Rispondiamo invece alle altre, per le quali riteniamo di possedere elementi sufficienti.

Quanto alla prima, il sistema dell’alternanza senza incanto/con incanto non è più previsto dal codice.

L'art. 19, comma 1 let. h bis d.l. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, con l. n. 162/2014 ha modificato il terzo comma dell'art. 569 c.p.c., prevedendo che il Giudice proceda alla vendita con incanto solo quando "ritiene probabile che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568".

Dunque, il modo ordinario di vendita, è quello senza incanto.

Quanto alla domanda n. 4, la stipula di una polizza assicurativa è possibile, ed a volte i custodi stessi provvedono a sottoscriverla per andare esenti da responsabilità in caso di danni agli immobili ad essi imputabili. Si rivolga pure ad una compagnia assicurativa di sua fiducia per assumere informazioni.

A proposito della domanda n. 5 rappresentiamo che ai sensi dell’art. 1, comma 4, nota II-bis, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici della prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate provvederà a recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti altresì gli interessi di mora.

Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Dunque, in definitiva, potrà richiedere in sede di acquisto (non è obbligato a farlo in sede di presentazione dell’offerta) di voler usufruire delle agevolazioni fiscali previsti per la prima casa.

 

Ricordiamo, a questo proposito, che in base all’art. 16, comma 2 bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni con l. n. 49 dell’8 aprile 2016, gli acquisti compiuti in sede di vendita giudiziaria entro il 30.6.2017 da colui il quale possiede i requisiti per acquistare con i benefici fiscali della prima casa, sono sottoposti al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna (e dunque €. 600,00).

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