La norma: L’art.177 disp. att.c.p.c. prevede che l’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.
Il caso: La vendita del bene viene disposta con un prezzo base di euro 97.564.50 e dopo una gara, ai sensi dell’art. 573.c.cp.c., viene aggiudicata a euro 144.296.00; l’aggiudicatario si rende inadempiente di cui all’art. 585 c.p.c.
Il Professionista Delegato nel ripubblicare la nuova vendita stabilisce il prezzo base ( € 97.564.50) della precedente vendita andata deserta.
La domanda:
In questo caso non deve essere attuata la disposizione della riduzione del prezzo stabilita nell’ordinanza di vendita e già operata nelle vendite precedenti ? L’aggiudicatario resosi inadempiente può partecipare alla successiva vendita ?
Un cordiale saluto
Firmato: angelo tedesco
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