Aggiudicatario inadempiente e ripubblicazione della Vendita.

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  • Ultimo messaggio 16 settembre 2016
angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie pubblicato 15 settembre 2016

La norma: L’art.177 disp. att.c.p.c. prevede che l’aggiudicatario inadempiente è condannato, con decreto del giudice dell’esecuzione, al pagamento della differenza tra il prezzo da lui offerto e quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

Il caso: La vendita del bene viene disposta con un prezzo base di euro 97.564.50 e dopo una gara, ai sensi dell’art. 573.c.cp.c., viene aggiudicata a euro 144.296.00; l’aggiudicatario si rende inadempiente di cui  all’art. 585 c.p.c.

Il Professionista Delegato nel ripubblicare la nuova vendita stabilisce il prezzo base   ( € 97.564.50) della precedente vendita andata deserta.

La domanda:

In questo caso non deve essere attuata la disposizione della riduzione del prezzo stabilita nell’ordinanza di vendita e già operata nelle vendite precedenti ? L’aggiudicatario resosi inadempiente può partecipare alla successiva vendita ?

 

Un cordiale saluto

Firmato: angelo tedesco 

 centroconsulenzastegiudiziarie

 

 

inexecutivis pubblicato 16 settembre 2016

Il professionista delegato, a nostro avviso, ha correttamente operato.

Il prezzo base del precedente tentativo di vendita, infatti, è un prezzo che il mercato ha mostrato di ritenere congruo rispetto al bene, tanto è vero che non solo ha formulato offerte, ma ha anche rilanciato. Del resto, le riduzioni del prezzo base nei tentativi di vendita successivi al primo si giustificano in ragione della necessità di “catturare” l’interesse di possibili acquirenti, mentre fine precipuo della vendita è quello di ricavare dal bene il maggior prezzo possibile.

Si tenga inoltre presente che in questo modo si sono scongiurate possibili attività turbative della vendita.

 

Quanto alla partecipazione dell’aggiudicatario inadempiente, rispondiamo che in linea di principio essa, sebbene assai sospetta, è possibile. Certamente, ove ancora una volta l’aggiudicatario dovesse omettere il versamento, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica sarebbe dovuta.

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