agevolazioni prima casa

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  • Ultimo messaggio 16 dicembre 2019
prosciuttino3 pubblicato 05 novembre 2019

salve ragazzi vi scrivo perché oggi ho contattato l’ avvocato per sapere se il decreto di trasferimento era pronto è mi ha risposto in questo modo: il decreto di trasferimento è pronto ma c'è un problema con la richiesta di agevolazione di prima casa. l'Agenzia delle Entrate - mi ha detto che Lei non potrà usufruire delle agevolazioni di prima casa in quanto nell'immobile sono presenti opere abusive sanabili secondo l’art. 36 DPR 380/2001.

La questione è la seguente: Il DPR 380, all’art. 49, nega la possibilità di agevolazioni fiscali agli immobili con abusi, mentre l’art. 50 ne dispone la deroga in caso di sanatoria.Detto ciò, sarebbe necessario integrare la richiesta di agevolazioni con l’impegno a richiedere, e presentare poi, all’Agenzia Entrate, nel termine di 120gg. dal decreto, il provvedimento in sanatoria per le opere oggetto di abuso. Tenga conto che in caso di inottemperanza si rischiano pesanti sanzioni.

Ad ogni modo la richiesta benefici pirma deve recare la Sua firma autenticata dal Notaio o dal Comune, il che richiede la Sua presenza qui in Italia.

A questo punto le soluzioni sono due:

1) Lei integra la richiesta di agevolazione prima casa con l’impegno a richiedere, e presentare poi, all’Agenzia Entrate, nel termine di 120gg. dal decreto, il provvedimento in sanatoria per le opere oggetto di abuso. E' necessaria, come detto, la Sua firma autenticata dal Notaio.

2) Rinunciare all'agevolazione prima casa e pagare la tassazione sulla base del cd. "prezzo valore". Tale richiesta del prezzo-valore va fatta al Giudice che la inserisce nel Decreto di Trasferimento. Cambia il calcolo delle imposte, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale moltiplicata per un coefficiente. Coefficiente che è pari a 126

ora io sono fuori italia, è non tornerò prima del prossimo mese, in tanto io sapevo di questi abusi sanabili, ma non credevo fossi così difficile poi usufruire delle agevolazioni di prima casa con piccoli abusi sanabili. ora la mia domanda è secondo il vostro parere è corretto ciò che dice il delegato della vendita? è vero che devo fare una dichiarazione dinanzi a un notaio? cosa mi consigliate di fare? grazie mille per le info

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inexecutivis pubblicato 07 novembre 2019

Il suggerimento è quello di rendere la dichiarazione prevista davanti ad un pubblico ufficiale del paese nel quale risiede abilitato ad autenticarla secondo la legge dello Stato, farla apostillare ed inoltrarla al delegato.

L'apostille è un timbro di conformità all'originale del documento estero previsto dalla convenzione dell'AJA del 5.10.1961 resa esecutiva in Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, conformità attestata dall’autorità consolare.

Le suggeriamo, pertanto, di recarsi presso l’autorità consolare.

prosciuttino3 pubblicato 08 novembre 2019

è corretto secondo la vostra opinione il fatto che non posso usufruire delle agevolazioni di prima casa perché presenti opere abusive sanabili? nel caso fosse così, dovrò impegnarmi a sanarli entro 120 giorni dal decreto di trasferimento, ma se le persone presenti all’interno ’ immobile vanno via dopo 120 giorni dal decreto come faccio a regolarizzare il tutto?

inexecutivis pubblicato 10 novembre 2019

A norma dell’art. 49 d.P.R. 380/2001 (il quale ha il suo antecedente normativo nell’art. 41-ter della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) gli interventi abusivi realizzati in assenza o in contrasto con un titolo edilizio, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali.

Non tutti gli abusi edilizi subiscono la scure del divieto di accesso ai benefici. Invero, specifica la norma, il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano, per singola unità immobiliare, il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

Il successivo art. 50 comma primo prevede, in deroga a questa disposizione, che per gli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985 le agevolazioni tributarie si applicano nel caso sia stato rilasciato provvedimento in sanatoria. In mancanza del provvedimento di sanatoria in via provvisoria può essere presentata al momento della registrazione dell'atto copia della domanda di permesso in sanatoria, a condizione che il provvedimento definitivo di sanatoria sia presentato all’amministrazione finanziaria entro sei mesi dalla data in cui se ne ottiene comunicazione dal comune; in alternativa, nello stesso termine, deve essere presentata una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

In ogni caso, aggiunge il comma quarto, il rilascio del permesso in sanatoria produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 49.

Infine il comma quinto prevede che “in attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.

Questa previsione, nel caso di esecuzioni immobiliari, deve essere coordinata con la lettura dell’art. 46, comma quinto del medesimo d.P.R. 380/2001, a norma del quale L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Quindi l’aggiudicatario deve, per poter accedere ai benefici fiscali e qualora ne ricorrano le condizioni, presentare una domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria (o altro titolo edilizio, in relazione alla tipologia di abuso ricorrente).

Sennonché il problema è che prima della pronuncia del decreto di trasferimento in suo favore egli, non essendo proprietario del bene, non ha legittimazione a domandare il rilascio di titoli edilizi.

Ed allora, per uscire dall’empasse, il permesso di costruire in sanatoria deve essere presentato nel lasso di tempo che intercorre tra la pronuncia del decreto e la sua registrazione, che a norma dell’art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 131/1986, deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

prosciuttino3 pubblicato 11 dicembre 2019

io ho alcune domande dà chiedervi perché non mi è chiaro ancora una cosa, questa e la dicitura della perizia dell’ immobile riguardante gli abusi:

dalla documentazione riperita dalla scrivente presso l utc è emerso che l’intero fabbricato presenta alcune difformità rispetto quanto assentito. tali difformità riguardano:

  1. difformità del prospetto prospiciente la via set..., in ordine al numero e tipologia di balconi, diversa collocazione di porte e finestre di suddetta via;

  2. diversa configurazione in pianta del unita abitativa posto allo stesso piano;

  3. diversa distribuzione interna dell’ appartamento de qua.

Da quanto appresso si evince che esse sono sanabili mediante l’ elaborazione e presentazione di un permesso a costruire in sanatoria ai sensi dell art 36 del D.P.R 380/01.

lo scrivente che, per quanto riguarda le difformità riportare al numero 1 esse riguardano l’intero fabbricato, per tanto la regolarizzazione vedrebbe coinvolti tutti i proprietari delle unità immobiliari ricadenti sulla medesima verticale del fabbricato.

mentre per la regolarizzazione della difformità riportata al numero 2 bisogna coinvolgere gli appartamenti limitrofi mediante procedura di accorpamento e frazionamento delle unità immobiliari adiacenti come meglio rappresentato dai grafici allegati alla presente relazione di stima.

IO ORA VI CHIEDO QUALI ABUSI DEVO SANARE ENTRO 120 GIORNI COME DA DICHIARATO DINANZI A UN NOTAIO PER NON INCORRERE ALLE SANZIONI DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE?

PER QUANTO RIGUARDA LA PRIMA E LA SECONDA DIFFORMITÀ NON RIGUARDA SOLO LA MIA ABITAZIONE, CREDO CI SIA BISOGNO DI UNA RIUNIONE CONDOMINIALE E MOLTO PIÙ TEMPO DEI 120 GIORNI DISPONIBILI PER SANARE GLI ABUSI. SANANDO SOLO L’ABUSO DELLA DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA DELL IMMOBILE ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DEL DECRETO CREDETE CHE SONO IN ORDINE CON L AGENZIA DELLE ENTRATE? POI CON CALMA SANARE CON TUTTO IL CONDOMINIO I DUE RESTANTI ABUSI

prosciuttino3 pubblicato 11 dicembre 2019

DA COME CREDO DI AVER CAPITO DA UN DIRIGENTE DELLE AGENZIE DELLE ENTRATE IL LIMITE DI 120 GIORNI PER SANARE GLI ABUSI ALTRIMENTI SI VA INCONTRO A SANZIONI PESANTI RIGUARDA GLI ABUSI FATTI ALL’INTERNO DELL IMMOBILE CHE CREDO CHE IN QUESTO CASO SIANO SOLO DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA. È CORRETTO?

inexecutivis pubblicato 16 dicembre 2019

I piani del discorso sono due.

Da un lato gli abusi di cui ci ha parlato non sembrano tali da sescludere la possibilità di accedere ai benefici prima casa poichè, come abbiamo evidenziato, questa preclusione riguarda, stando all'art. 49 dpr 380/2001, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano, per singola unità immobiliare, il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

in secondo luogo va osservato che l'acquirente dell'immobile, non essendo autore delle violazioni edilizie, non incorrerà in alcuna sanzione.

E' tuttavia evidente che l'esistenza di abusi incide sulla commerciabilità del cespite.

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