AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2017

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inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2017

PROROGATE AL 30 GIUGNO 2017 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI ACQUISTI IMMOBILIARI IN SEDE ESECUTIVA E CONCORSUALE

 

L'art. 1, comma 32, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha prorogato al 30 giugno 2017 le

Disposizioni di cui all’art. 16, comma 3 del D.L. 14/02/2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con  l 8 aprile 2016, n. 49.

Com’è noto, l’art. 16 dispone al comma 1 che gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare o fallimentare sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

Il comma 2 bis dispone invece che ove il trasferimento avvenga in favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, vale a dire le condizioni per usufruire dei benefici relativi all’acquisto della prima casa.

 

Infine, il terzo comma dispone che le agevolazioni appena descritte operano per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 30 giugno 2017.

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sporleder pubblicato 11 febbraio 2017

Buongiorno, in riferimento al trasferimento della proprietà da parte di soggetti esercitanti attività d'impresa, avevo inteso che con le più recenti disposizioni, ci fossero cinque anni di tempo e non due come precedentemente previsto. Potrei avere una conferma? Inoltre , se il passaggio ad un nuovo acquirente avvenisse nei due o nella migliore delle ipotesi entro i cinque anni, si pone sempre un problema di possibile plusvalenza che andrebbe ad inficiare il vantaggio fiscale ottenuto nell'acquisto in procedura giudiziaria. È previsto qualche accorgimento correttivo in tal senso? Grazie

 

inexecutivis pubblicato 12 febbraio 2017

Confermiamo quanto abbiamo detto.

Il problema della plusvalenza evidentemente si pone.

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