ACQUISTO PRIMA CASA ASTA SEBBENE IN POSSESSO DI UNA PRECEDENTE PRIMA ABITAZIONE

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  • Ultimo messaggio 08 giugno 2018
abalsa pubblicato 06 giugno 2018

Buongiorno,

possiedo già una abitazione acquistata nel 1990 con agevolazioni prima casa.

Ho acquistato una casa all'asta (in comune differente) chiedendo agevolazioni prima casa e impegnandomi a trasferire la residenza in qust'ultima entro i 18 mesi.

Il decreto di trasferimento a mio favore della casa acquistata all'asta è datato 28 giugno 2017 ed io cambierò residenza entro i termini previsti.

In merito alla prima casa già in mio possesso chiedo gentilmente:

a) il termine di 18 mesi vale ache quale termine ultimo per alineare la prima casa prima che diventi "seconda casa"?

b) se cambio residenza prima dei 18 mesi, la prima casa diventa automaticamente seconda casa?

c) se vlessi comunque mantenere la prima casa "attuale" per farla diventare "seconda casa" e poi affittarla quali pratiche debbo attivare?

Grazie in anticipo per le vostre risposte.

Andrea

inexecutivis pubblicato 08 giugno 2018

Com’è noto, i requisiti per godere dei benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa sono previsti dalla nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1966, n. 131 (testo unico dell’imposta di registro). Secondo questa norma devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso e abitazione);

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere proprietario (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, (alla proprietà è equiparato il diritto di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà).

Con riferimento al requisito di cui alla let. c), l’art. 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Le premesse normative appena svolte consentono di rispondere alle domande formulate osservando che:

non è necessario che il contribuente trasferisca la residenza nell’immobile acquistato con i benefici prima casa, essendo semplicemente necessario che abbia (o la trasferisca entro 18 mesi) la residenza nello stesso comune;

la casa preposseduta deve essere trasferita entro un anno.

Se non si procede alla rivendita, si decadrà dal beneficio fiscale di cui si è usufruito.

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