ACQUISTO IMMOBILE PIGNORATO PRIMA DEL GIORNO DI CHIUSURA DELL'ASTA

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  • Ultimo messaggio 18 novembre 2019
eulalio pubblicato 27 settembre 2019

Un immobile di mio interesse è stato messo all'asta con scadenza Dic.2019.

Tipo di vendita: SENZA INCANTO - SINCRONA MISTA

Leggendo la perizia, ho scoperto che il pignoramento è derivato da un atto a firma di un avvocato di cui io sono cliente. 

La domanda è: posso rivolgermi a lui direttamente e riferire il mio interesse all'acquisto del bene con Offerta Minima? o sto commettendo un illecito?

Inoltre, è di fatto possibile l'aggiudicazione di un bene all'asta prima del termine di presentazione delle offerte?

 

 

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inexecutivis pubblicato 01 ottobre 2019

Da parte sua non v'è alcun illecito. Il problema è solo dell'avvocato, il quale dovrà porsi il problmea di verificare se da un punto di vista deontologico è possibile che egli assuma la sua difesa.

In ordine alla possibilità di aggiudicazione prima della scadenza del termine, osserviamo che la risposta deve essere negativa.

Invero, nel momento in cui si apre il procedimento di vendita deve essere garantita, attraverso la presentazione delle offerte, la più ampia partecipazione degli interessati attraverso procedure competitive che consentano il conseguimento del massimo realizzo.

È evidente che accettare una offerta al di fuori dei tempi e dei modi di partecipazione alla vendita scanditi dagli artt. 571 e seguenti c.p.c. altererebbe questo meccanismo.

Peraltro, si tratterebbe di una compravendita che non impedirebbe affatto il prosieguo della procedura, e quindi l'atto di acquisto sarebbe del tutto inefficace nei confronti di un eventuale aggiudicatario.

Tuttavia esiste una modalità per poter acquistare comunque.

A questo fine occorre contattare il creditore procedente (ed eventualmente quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo) e prospettare loro l'interesse ad acquistare.

In questo modo detti creditori potrebbero rinunciare alla procedura (così) consentendo l'acquisto, ed ottenendo in cambio il prezzo di vendita (in tutto o in parte, a seconda dei casi).

Normalmente per conseguire questo risultato il notaio incaricato di procedere alla stipula dell'atto si reca in tribunale insieme alle parti il giorno in cui deve essere dichiarata estinta la procedura, ed in quella stessa sede: il giudice estingue la procedura, il notaio stipula e l'acquirente versa il prezzo ai creditori (a volte gli assegni circolari vengono preventivamente consegnati al notaio che provvede a girarli ai creditori medesimi dopo aver raccolto le firme).

l.g. pubblicato 08 novembre 2019

Buonasera, cortesemente è possibile avere i riferimenti normativi della procedura descritta (acquisto fuori asta). È richiesto l’ assenso del debitore e/o del giudice/delegato? Grazie mille

inexecutivis pubblicato 10 novembre 2019

Non esistono riferimenti normativi.

Se un terzo acquista il bene ed il creditore rinuncia alla procedura ai sensi dell'art. 629 cpc prima dell'aggiudicazione, la procedura si estingue.

Non è richiesto il consenso del giudice, che semplicemente prende atto delal volontà del creditore di rinunciare, mentre è necessario quello del debitore, cpoichè è colui che comunque vende.

l.g. pubblicato 13 novembre 2019

Grazie mille, tutto chiarissimo.

inexecutivis pubblicato 18 novembre 2019

grazie a lei!

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