inexecutivis
pubblicato
18 settembre 2017
Rispondiamo alla domanda osservando che, a nostro avviso, non vi sono ostacoli di ordine normativo ad ammettere la possibilità che l’offerta di acquisto sia formulata da più soggetti, con previsione di una ripartizione tra essi del bene posto in vendita.
La dottrina che si è occupata del tema non lo esclude, né del resto, ci pare di poter aggiungere, esistono interessi (delle parti o di rilievo pubblicistico) che ostano a questa conclusione.
In questo caso, l’offerta di acquisto sarà sottoscritta da tutti gli offerenti, i quali dichiareranno che intendono acquistare congiuntamente l’immobile.
Piuttosto, è controversa la possibilità che il diritto venduto possa essere frazionato (con attribuzione, per esempio, al soggetto A della nuda proprietà ed al soggetto B del diritto di usufrutto).
Trib. Milano, 30 aprile 2001 ha ritenuto percorribile questa strada. L’argomento contrario rispetto a tale scelta riposa nel principio, risalente e mai contestato, per cui oggetto di trasferimento possono essere solo i diritti pignorati, ed il decreto di trasferimento non può costituire ex novo diritti di cui il debitore non era titolare, poiché ciò si risolverebbe un uno modo di trasferimento atipico della proprietà (e dei diritti reali).
Quanto ai costi, la genericità della domanda non ci consente di fornire risposte precise.
Occorrerebbe infatti sapere se l’acquisto è soggetto ad IVA o meno, se si tratta di un terreno o di un fabbricato, quale sia, in quest’ultimo caso, la categoria catastale di riferimento ecc..
Possiamo solo affermare, in via generalissima, che l’acquisto sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale.