La risposta alla sua domanda si ricava dalla combinata lettura degli artt. 569, 572 e 573 c.p.c.
Per rialzo minimo si intende il rilancio che deve essere eseguito in sede di eventuale gara tra gli offerenti. Se ad esempio il rialzo minimo è fissato nella misura di 5000 euro, questo vuol dire che se ci sarà una gara ogni offerente che voglia rendersi aggiudicatario dovrà “rilanciare di questo importo, offrendo una somma superiore di 5000 euro rispetto alla maggiore offerta.
L’art. 571 c.p.c. consente di offrire anche una somma pari al 75% del prezzo base.
In questo caso, tuttavia, non è detto che l’unico offerente diverrà aggiudicatario. L’art. 572 dispone infatti in questo caso che il Giudice possa procedere ad aggiudicazione salvo che il Giudice (o il professionista delegato in caso di delega) aggiudica il bene, a meno che:
1. ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita;
2. siano state formulate da uno dei creditori istanze di assegnazione.
L’ipotesi in cui vi fossero una pluralità di offerte tutte uguali, si procede secondo quanto previsto dall’art. 573 c.p.c.
In primo luogo, in primo luogo, in questo caso il professionista procede in ogni caso ad una gara tra gli offerenti.
Se all’esito della gara si raggiunge un prezzo almeno pari a quello base, si procederà ad aggiudicazione.
Se invece il prezzo raggiunto devesse essere inferiore a quello base, si procederà ad aggiudicazione solo in assenza di istanze di assegnazione.
Se invece nessuno degli offerenti partecipa alla gara, e non vi sono istanze di assegnazione, il Giudice aggiudicherà all’offerta più altra.
Nel caso di pluralità di offerte tutte di uguale importo, si individuerà l’offerta migliore tenendo conto dei seguenti elementi:
importo della cauzione;
modi e dei tempi del pagamento del saldo prezzo.
Infine, se anche sulla scorta di questi elementi non potesse essere indicata l’offerta migliore, il bene sarà aggiudicato a colui che ha presentato l’offerta di acquisto per primo.