Acquisto di un veicolo - limite aste.

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  • Ultimo messaggio 20 marzo 2018
lorenzomax pubblicato 15 marzo 2018

Salve,

ho provato a fare una ricerca veloce con il tag ma purtroppo non ho trovato nulla.

Sto seguendo un veicolo all'asta derivante da un fallimento in Campania.

Il giorno 18 luglio 2017 vi era la scadenza della prima asta che è andata deserta;

Il giorno 31 agosto 2017 vi era la scadenza della seconda asta anch'essa andata deserta con una diminuzione del prezzo del 25%;

La prossima settimana vi sarà la terza asta che prevede anch'essa un taglio del 25% del prezzo;

La mia domanda rigurda le nuove disposizioni in tema di vendite mobiliari che derivano da un fallimento...essendo questa la terza asta, non ve ne saranno ulteriori? Il bene tornerà nella disponibilità dell'azienda fallita? Vi è differenza fra vendite che derivano da un fallimento e vendite che derivano da altre procedure?

Grazie.

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inexecutivis pubblicato 18 marzo 2018

Rispondiamo alla domanda osservando quanto segue.

Sia la vendita che si celebra in ambito fallimentare che quella che si svolge in sede esecutiva sono vendite “forzate”, nel senso che in entrambe si prescinde dalla volontà del proprietario del bene.

Non è diretto che, tuttavia, le vendite esecutive e le vendite fallimentari soggiacciano alle medesime regole.

Le vendite fallimentari sono disciplinate dall’art. 107 l.fall., il quale contiene una disciplina solo in parte sovrapponibile con quella esecutiva.

In primo luogo la norma prevede genericamente (primo comma) che le vendite debbano svolgersi mediante “procedure competitive”, senza prescrivere l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al codice di procedura civile.

Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.

È inoltre previsto che la vendita possa essere sospesa “ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto”.

Insomma, i due procedimenti potrebbero non essere sovrapponibili. È tuttavia possibile che il curatore, nell’elaborare il programma di liquidazione, abbia prospettato al Giudice (che autorizza l’esecuzione degli atti esecutivi del programma di liquidazione a norma dell’art. 104 ter, comma 9 l.fall.) la possibilità che la vendita di svolga secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Quindi, per verificare la disciplina cui soggiace la vendita è necessario letto l’avviso di vendita (ed eventualmente il programma di liquidazione) poiché in esso sarà possibile individuare se nella gestione della vendita la curatela abbia o meno deciso di attenersi alle regole del codice di procedura civile.

Ciò tuttavia non consente di affermare che nel caso di rinvio alle norme codicistiche queste saranno senz’altro sempre applicate. Come detto, infatti, l’art. 107 subordina il loro operare al requisito di compatibilità con la procedura fallimentare.

E questa verifica si pone certamente con riferimento alle vendite mobiliari, ed in particolare con riferimento all’art. 532 c.p.c., a mente del quale il giudice fissa un numero complessivo, non superiore a tre, di esperimenti di vendita da compiersi nel termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il giudice, se non vi sono istanze di assegnazione, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Come si vede, questa norma è ritagliata intorno all’esecuzione individuale, e a nostro avviso non è applicabile alle vendite fallimentari, poiché questo vorrebbe implicitamente dire che esperiti infruttuosamente tre tentativi di vendita il bene dovrebbe tornare automaticamente nella disponibilità del fallito, cosa che si pone in antitesi con la diversa disciplina contenuta nella legge fallimentare, laddove  invece l’art. 107, comma 8, consente al curatore di rinunciare alla vendita di uno o più beni ricompresi nel fallimento solo previa autorizzazione del comitato dei creditori e quando l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente.

lorenzomax pubblicato 18 marzo 2018

Grazie mille, siete stati molto esaustivi.

inexecutivis pubblicato 20 marzo 2018

grazie a lei

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