ACQUISTO CONGIUNTO

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  • Ultimo messaggio 31 ottobre 2016
robertopitrola pubblicato 28 ottobre 2016

Buongiorno,

volevo sapere se posso partecipare all'asta di un immobile insieme ad un'altra persona per aggiudicarcelo in comproprietà al 50% ciasuno.

Se fosse possibile mi chiedevo se è necessario presentare 2 assegni circolari a titolo di cauzione o basta anche uno solo (intestato a me) pari al 10% della cifra offerta.

Inoltre dobbiamo essere entrambi presenti all'asta, oppure posso partecipare solo io con la delega dell'altra persona?

Grazie

 

inexecutivis pubblicato 31 ottobre 2016

Rispondiamo alla sua domanda in senso affermativo.

A nostro avviso, non vi sono ostacoli di ordine normativo ad ammettere la possibilità che l’offerta di acquisto sia formulata da più soggetti, con previsione di una ripartizione tra essi del bene posto in vendita. La dottrina che si è occupata del tema non lo esclude, né del resto, ci pare di poter aggiungere, esistono interessi (delle parti o di rilievo pubblicistico) che ostano a questa conclusione.

In ordine al versamento della cauzione, riteniamo che esso possa essere anche unico, con assegno emesso da uno solo degli offerenti. Si noti a questo proposito che ai sensi dell’art. 571, comma secondo, c.p.c., l’offerente deve prestare  cauzione. Nel caso di offerta congiunta, allora, se la cauzione è prestata, il dettato normativo è rispettato, poco importando se ad adempiere sia stato uno solo degli offerenti o entrambi.

Infine, quanto alla partecipazione alla gara, sono due le alternative: o entrambi sono presenti, oppure l’assente delega altri, con l’avvertenza che mentre nella vendita con incanto può essere delegato l’altro offerente, nella vendita senza incanto può essere delegato solo un avocato.

 

Si è espressa in questi termini, recentemente, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8951 la quale ha ribadito che “in materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita”.

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