Acquisto all'asta - spese condominiali

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  • Ultimo messaggio 29 marzo 2018
lorenzo996 pubblicato 23 marzo 2018

Buongiorno.

 

Ho acquistato un alloggio in asta con Decreto di Trasferimento emesso nel 2017.

Quindi, in accordo con l'amministratore, ho pagato i debiti condominiali relativi agli esercizi degli anni 2016 e 2017.

Nel mese di Dicembre 2017 il nuovo Amministratore, dopo essersi recato alla SMAT Areariscossioni (a seguito pignoramento conto corrente condominiale) ha trovato un debito di 80000 Euro gravante sul condominio.

Tale debito si sarebbe generato dall'insolvenza del vecchio amministratore (deceduto l'anno scorso), il quale non avrebbe pagato i debiti dell'acqua a partire dal 2008, infatti le fatture sono relative a tutti gli anni a partire dal 2008.

Ieri, in assemblea condominiale, il nuovo Amministratore ha inserito tali spese nelle spese generali, senza fare distinzione per gli alloggi acquistati recentemente all'asta. Mi sono opposto all'approvazione, dicendo che per gli acquisti in asta si è tenuti a pagare l'anno in corso e l'anno precedente e quindi chiedendo lo scorporo relativo agli anni 2016 e 2017, al fine di pagare solamente quegli anni. L'amministratore ha risposto dicendo che in questo caso devo pagare come tutti gli altri condomini dal 2008.

 

La domanda è questa, nel mio caso sono tenuto a pagare tutte le spese a partire dal 2008? Oppure l'amministratore dovrebbe dividere le spese che si sono generate negli anni e dovrei pagare solamente le spese generate negli anni 2016 e 2017?

 

Nel caso in cui, come penso, la risposta è che devo pagare solo le spese del 2016 e 2017, cosa devo fare con l'Amministratore? Devo impugnare la delibera?

 

Grazie

Lorenzo

 

 

 

inexecutivis pubblicato 29 marzo 2018

Il suggerimento che ci sentiamo di offrirle è quello di procedere ad impugnare la delibera assembleare, poiché riteniamo che il debito condominiale relativo alla fornitura del servizio idrico non possa esserle in alcun modo ascrittole in forza della previsione di cui all’art. 63 disp. att. c.c.

Si tratta, infatti, di spese relative al godimento della cosa comune, per le quali ai fini della imputazione vale il momento in cui la relativa obbligazione è sorta.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza con riferimento alle spese necessarie per la conservazione o il godimento dell’immobile, a proposito delle quali ha stabilito che  “l'obbligazione di ciascun condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa” (Cass., 18.4.2003, n. 6323).

Viceversa, in tema di interventi di straordinaria manutenzione la Corte di Cassazione ha statuito che In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni sulle parti comuni, qualora venditore e compratore non si siano diversamente accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi chi era proprietario dell'immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione dei detti interventi, avendo tale delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Di conseguenza, ove le spese in questione siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi, nei confronti del medesimo, di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ.. (Cass., 3.12.2010, n. 24654, ove si è precisato che invece, le spese necessarie alla manutenzione ordinaria, alla conservazione, al godimento delle parti comuni dell’edificio o alla prestazione di servizi nell’interesse comune occorre avere riguardo al momento in cui nel momento in cui sorge la relativa obbligazione, indipendentemente dall’inserimento in bilancio, anche precedente, della relativa spesa, in quanto la loro erogazione effettiva non è mera esecuzione della delibera assembleare e l’appostazione di una somma nel bilancio preventivo ha la mera finalità di convalidare la congruità delle spese che il condominio prevede di dovere sostenere per le attività comprese nell’ordinaria gestione condominiale)

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