ACCORDO TRA DEBITORE E CREDITORE

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  • Ultimo messaggio 30 gennaio 2020
michelec pubblicato 28 gennaio 2020

Buongiorno. Di recente ho presentato un'offerta per l'acquisto di un immobile all'asta senza incanto (secondo tentativo) che si terrà il 12 febbraio pv. Al momento della presentazione della busta, regolarmente depositata, il delegato alla vendita mi ha detto che probabilmente l'asta non avrà luogo, perché c'è in corso una trattativa tra il creditore e il debitore, che dovrebbe accedere ad un finanziamento, per sanare la sua posizione. È possibile che l'asta venga annullata per un accordo tra le parti? A quale istituto ricorrono le parti? Grazie mille per la cortese risposta.

inexecutivis pubblicato 30 gennaio 2020

L'istituto cui le parti potrebbero ricorrere è quello di cui all'art. 629 cpc.

L’art. 629 c.p.c., dispone che “Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti”, Il creditore potrà rinunciare alla procedura anche dopo l’intervenuta aggiudicazione, ma questo non impedirà il trasferimento del bene in capo all’aggiudicatario, comportando esclusivamente che il prezzo da questi versato sarà restituito al debitore esecutato.

È stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione che “Nel processo esecutivo per espropriazione immobiliare, in caso di rinuncia dei creditori, procedente ed intervenuti, manifestata dopo l'aggiudicazione provvisoria, quest'ultima resta ferma nei confronti del terzo aggiudicatario, in forza dell'art. 632, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 187 bis disp. att. cod. proc. civ.” (Cass., Sez. III, 07/03/2017, n. 5604).

Del resto, sotto questo profilo, l’art. 632, comma secondo, c.p.c. è chiaro nell’affermare che “Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione essa rende inefficaci gli atti compiuti, se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione la somma ricavata è consegnata al debitore”. Dello stesso tenore è l’art. 187 bis disp att c.p.c., a mente del quale “in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l’aggiudicazione, anche provvisoria, o l’assegnazione, restano fermi nei confronti degli aggiudicatari o assegnatari, in forza dell’articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti”.

Peraltro, ragionando diversamente, il debitore (che magari ha estinto il debito nei confronti dei creditori ottenendo in cambio la dichiarazione di rinuncia) resterebbe esposto alla variabile, a lui non imputabile, dei tempi necessari affinchè, depositate le dichiarazione di rinuncia, la procedura venga formalmente dichiarata estinta.

Quindi, se la dichiarazione di rinuncia è depositata prima dell'aggiudicazione, l'offerente non riceve tutela.

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